LEGGE REGIONALE N. 1 DEL
12-01-2002
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 10 (Modifiche alla l.r. 29 ottobre 1998, n. 22) 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente: "c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell'utenza, per quanto concerne la quantità, la qualità e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonché il controllo delle politiche tariffarie attraverso l'istituzione dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico di cui all'art. 15.". 2. La lettera j) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente: "j) l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie ed altri servizi di trasporto) relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea regionali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), e dei servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale e di gran turismo di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c). Relativamente ai servizi regionali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d) ed ai servizi automobilistici finalizzati di collegamento aeroportuale e di gran turismo di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c), che interessano il territorio di più province, la Giunta regionale, al fine di assicurare economicità di gestione, definisce uno schema di accordo-tipo, favorendone la sottoscrizione da parte delle province interessate. I percorsi e le fermate delle reti oggetto di gara, ovvero relativi ai servizi di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio ed assentiti mediante autorizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 8, coincidenti con i percorsi e le fermate attualmente esistenti, non necessitano di ulteriori accertamenti;". 3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente: "b) l'autorizzazione delle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune lacuale;". 4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente: "b) l'accertamento, limitatamente ai comuni capoluogo, di cui all'art. 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980 relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio del trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi di area urbana, anche effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b). I percorsi e le fermate delle reti oggetto di gara coincidenti con i percorsi e le fermate attualmente esistenti non necessitano di ulteriori accertamenti;". 5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente: "a) delle concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e dei porti interni; a tali funzioni accedono anche l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti;". 6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6, della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente: "d) delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del regolamento per la navigazione interna approvato con d.p.r. 631/1949 limitatamente ai bacini lacuali.". 7. Dopo l'articolo 6 della l.r. 22/1998 è aggiunto il seguente articolo 6bis: "Art. 6bis (Gestioni associate di bacino lacuale) 1. La Regione Lombardia, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi per la gestione in forma associata delle competenze conferite. 2. Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino lacuale, devono essere costituite con una delle modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare altresì le province del bacino lacuale. Nel caso di cui al periodo precedente le competenze degli enti aderenti alle gestioni associate sono esercitate dall'ente individuato nella convenzione o con le modalità da essa previste. 3. Le gestioni associate, nel rispetto delle norme vigenti, adottano specifici regolamenti per gestire le funzioni affidate in modo efficace e trasparente. 4. Le gestioni associate attuano il programma regionale di valorizzazione del demanio. La Regione provvede al trasferimento delle somme per le opere o manutenzioni programmate all'ente di riferimento della gestione associata. 5. Per esigenze di economia amministrativa e migliore gestione dei conferimenti la Giunta regionale autorizza la direzione generale competente ad avvalersi delle gestioni associate e degli altri enti gestori delle idrovie per lo svolgimento di attività riservate alla Regione e in particolare per: a) ottimizzare l'interscambio di informazioni tra i diversi livelli gestionali finalizzato ad ottenere un costante ritorno di informazioni dal territorio; b) favorire la formazione di una struttura permanente dotata di strumenti e professionalità specifici per la gestione ottimale delle deleghe conferite; c) garantire una applicazione omogenea e coerente delle norme e delle direttive che regolano la materia. 6. Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione provvedono con le seguenti risorse: a) percentuale dei canoni demaniali di loro diretta spettanza; b) percentuale dei canoni demaniali di spettanza dei comuni aderenti; c) eventuali trasferimenti regionali integrativi pattuiti con apposita convenzione triennale tra la Regione e ogni gestione associata. La convenzione è rinnovata previa verifica dell'efficacia delle attività svolte.". 8. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "2. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti può articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate anche in tempi diversi tra loro, ferma restando la loro configurazione in forma integrata, relative: a) al trasporto ferroviario ; b) alla viabilità autostradale e stradale di rilevanza regionale; c) al trasporto aereo; d) al trasporto lacuale e fluviale; e) all'intermodalità e alla logistica.". 9. Il comma 3bis dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "3bis. Dal 1° gennaio 2002 l'ammontare del canone di concessione dei beni del demanio lacuale è determinato in base alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. Il canone di concessione è calcolato distintamente per il valore dell'area concessa (tab. B) e per il valore dell'opera o struttura, eventualmente già realizzata (tab. C). Per le sole concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico e corrisponde al valore del solo spazio occupato dall'unità di navigazione (tab. A). In caso di occupazione senza titolo è dovuto un indennizzo il cui ammontare è pari al canone maggiorato del trenta per cento. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire particolari condizioni di concessione ad enti pubblici territoriali interessati alla valorizzazione del demanio per uso pubblico. La Giunta regionale stabilisce periodicamente l'aggiornamento del coefficiente comunale di cui alle tabelle sopra dette facendo riferimento ai valori medi immobiliari. Con apposito provvedimento della direzione regionale competente, il valore base del canone indicato in tabella è aggiornato nella misura dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Il canone della singola concessione, comprese quelle in essere, è aggiornato al nuovo valore con effetto dall'anno solare successivo. Nei casi non definiti nelle tabelle allegate alla presente legge, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile. Il canone risultante dall'applicazione delle tabelle suddette è sempre arrotondato all'euro intero inferiore. Non è soggetto ad alcuna riduzione il canone minimo annuo stabilito in centotrenta euro. Nei porti regionali, i comuni o le gestioni associate con apposito regolamento possono prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore, nonché l'utilizzazione dell'ormeggio, a seguito di dichiarazione di non uso dello stesso da parte del concessionario. Il medesimo regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale, disciplina i canoni e le modalità di assegnazione nonché tariffe particolari per eventuali servizi accessori. Per l'ormeggio temporaneo gli enti delegati possono approntare campi boa in cui applicare tariffe definite sulla base dei servizi effettivamente resi.". 10. Il comma 3ter dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "3ter. Le gestioni associate di bacino lacuale o, in assenza, la Giunta regionale possono incrementare o diminuire i canoni demaniali nella misura massima del trenta per cento. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie. Ove la variazione sia decisa dalla gestione associata, la maggiore entrata è interamente introitata dalla gestione associata medesima. Le maggiori risorse sono finalizzate ad interventi di manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del patrimonio demaniale.". 11. Al comma 3quinquies dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 sono aggiunte, in fine, le parole: "L'ammontare della garanzia che il concessionario deve prestare per il rilascio della concessione è pari a due annualità per le concessioni la cui durata è superiore ai quindici anni ed è pari ad una annualità nel caso la concessione sia inferiore ai quindici anni. Nel caso l'ammontare della garanzia sia inferiore a quattrocento euro, l'autorità demaniale può decidere l'esonero dalla prestazione.". 12. Al comma 3sexies dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 sono aggiunte, in fine, le parole: "Le norme previste nel presente comma si applicano anche alle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese. Nell'apposita convenzione saranno regolati tutti i canoni concessori inerenti a tali zone portuali.". 13. Dopo il comma 5 dell’articolo 11quater della l.r. 22/1998 è aggiunto il seguente comma 5bis: "5bis. Nei tratti urbani dei canali navigabili gli enti delegati possono rilasciare concessione di occupazione di spazio acqueo ai fini dell’esercizio di attività commerciali su unità di navigazione e galleggianti, ancorati saldamente alla riva o all’alveo, purché sia accertato il rispetto: a) delle disposizioni di cui al comma 1; b) delle norme urbanistiche della zona di attracco e siano pagati i conseguenti oneri di urbanizzazione, se dovuti; c) delle norme in materia di commercio riferite alla tipologia simile a terra; d) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta utilizzazione delle vie navigabili.”. 14. Dopo il comma 8 dell'articolo 11-quinquies della l.r. 22/1998 è inserito il seguente comma 8bis: "8bis. Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero effettuano il pagamento, previsto per la violazione contestata, in misura ridotta allo stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con dichiarazione di quietanza. Nel caso il trasgressore di cui sopra non provveda al pagamento immediato, l'unità di navigazione viene sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento effettuato.". 15. Il comma 9 dell'articolo 11quinquies della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "9. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui ai commi 8 e 8bis, il rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni è trasmesso al comune del luogo dove la violazione è stata consumata. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al sopraddetto comune scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di essere sentiti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981. L'organo competente ai sensi delle norme di organizzazione del comune stesso, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con la procedura e gli effetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 689/1981.". 16. Il comma 10 dell'articolo 11quinquies della l.r. 22/1998 è abrogato. 17. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "1. Per migliorare la mobilità e la vivibilità delle aree urbane, per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, per ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico ed acustico, i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, nonché i comuni individuati dalla Regione, approvano i Piani urbani del traffico (PUT) di cui all'articolo 36, commi 1 e 2 del d.lgs. 285/1992.". 18. L'articolo 15 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "Art. 15 (Organo di garanzia del trasporto pubblico) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura di un Organo di garanzia del trasporto pubblico, stabilendone altresì le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali destinatari dei trasferimenti delle funzioni in materia di programmazione e di affidamento dei servizi del trasporto pubblico, nonché con i gestori dei servizi medesimi. 2. L'Organo di garanzia del trasporto pubblico svolge verifiche e adotta ogni iniziativa utile a garantire i principi di pluralità e libera concorrenza tra i soggetti gestori del trasporto pubblico locale con particolare riferimento alle modalità e procedure di affidamento dei servizi, al rispetto delle normative comunitarie e del contenuto dei contratti di servizio successivi all'aggiudicazione delle gare. 3. L'Organo di garanzia del trasporto pubblico svolge altresì funzioni di tutela dell'utenza in ordine a quanto previsto nei contratti di servizio sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tariffario, proponendo ai soggetti titolari del servizio eventuali interventi sui gestori; verifica la corretta diffusione di informazioni sul servizio del trasporto pubblico; promuove l'adozione della Carta dei servizi di trasporto pubblico locale; esprime pareri e formula osservazioni sulla qualità dei servizi e sulla tutela dei consumatori su richiesta della Regione e degli enti locali titolari del servizio.". 19. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente: "d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento atmosferico ed acustico.". 20. All'articolo 17 della l.r. 22/1998, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1bis: "1bis. Gli enti locali affidanti definiscono specifici programmi di sostituzione dei mezzi convenzionali alimentati a gasolio con altrettanti mezzi non convenzionali, alimentati a gasolio ecologico, nonché alimentati con carburanti alternativi al gasolio, ovvero di autobus elettrici a nulle emissioni in atmosfera. I programmi devono prevedere una quota minima di rinnovo del parco mezzi pari al cinque per cento nel primo anno di vigenza del contratto di servizio, sino al raggiungimento di una quota di almeno il cinquanta per cento di mezzi ecologici sull'intero parco mezzi, entro la scadenza del contratto medesimo.". 21. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 22/1998 è aggiunta la seguente lettera b bis): "b bis) gli obiettivi di qualità ambientale che i servizi dovranno raggiungere.". 22. Il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "2. Le province, tenuto conto dell'individuato livello dei servizi minimi, di concerto con i comuni regolatori di servizi di linea urbani e con le comunità montane interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori di livello provinciale, adottano il programma dei servizi di competenza definendo in via prioritaria:". 23. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente: "e) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti relativi alla sicurezza, alla qualità e al miglioramento del materiale rotabile, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, alla fruibilità dei mezzi, delle stazioni e dei parcheggi per gli utenti disabili;". 24. Dopo il comma 5 dell’articolo 18della l.r. 22/1998, sono aggiunti i seguenti commi 5bis e 5ter: "5bis. Nelle more dell’approvazione dei programmi triennali dei servizi ferroviari di cui al comma 5, la Regione istituisce servizi ferroviari volti: a) al completamento del cadenzamento sull’intera rete regionale; b) all’estensione delle fasce orarie di servizio; c) all’integrazione modale tra i servizi; d) alla creazione di nuove relazioni che soddisfino rinnovate esigenze della cittadinanza del territorio lombardo e di quelli ad esso confinanti, in particolare per rispondere alla domanda di mobilità di breve e medio raggio. 5ter. I servizi aggiuntivi ferroviari richiesti dagli enti locali non devono contrastare con quelli già definiti dalla Regione.”. 25. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "3. Per i servizi ferroviari e per i servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici e su impianti fissi i contratti di servizio scaturenti da gara sono stipulati almeno un mese prima della loro entrata in vigore.”. 26. Il comma 3bis dell’articolo 19 della l.r. 22/1998 è abrogato. 27. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "4. La Regione, d'intesa con le province e i comuni capoluogo e sentite le organizzazioni delle associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico, sviluppa un sistema di monitoraggio per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, omogeneo sul territorio regionale. Tale sistema è finalizzato alla verifica del livello di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati. Il sistema di monitoraggio è alimentato dai dati rilevati dagli enti affidanti, sulla base di specifiche clausole previste dai contratti di servizio. I dati di monitoraggio sono utilizzati dalla Regione e dagli enti locali a supporto dello sviluppo e della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, nonché per la valutazione e il controllo delle attività svolte dai soggetti gestori. La Giunta regionale individua gli indicatori, le modalità tecnico-operative e i tempi della rilevazione e trasmissione dei dati. Per l'assegnazione delle risorse del fondo incentivante, previsto dall'articolo 20, comma 9quater, e per l'assegnazione delle risorse stanziate dalla Regione per il conferimento delle funzioni, la Giunta regionale tiene conto delle attività di monitoraggio poste in essere dagli enti locali. I contratti di servizio sono comunicati all’Organo di garanzia del trasporto pubblico.”. 28. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi 2bis e 2ter: "2bis. Gli enti locali affidanti prevedono nei bandi, nei capitolati di gara e nei sistemi di valutazione delle offerte specifici criteri e parametri volti ad attestare la capacità di concorrere delle imprese o di riunioni di imprese che, oltre alla idoneità giuridica e morale, facciano riferimento: a) alla capacità tecnica e professionale, con particolare riguardo all'esperienza di avere esercito, negli ultimi tre anni, servizi nei settori della mobilità collettiva in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale delle vetture/km che costituiscono la dimensione della rete o sotto-rete messa a gara, garantendo parametri di qualità e sicurezza del servizio e sul lavoro analoghi a quelli richiesti nei capitolati di gara; b) alla capacità finanziaria ed economica, con particolare riferimento agli indici di liquidità e solidità aziendale e alla dichiarazione di avere realizzato negli ultimi tre anni un fatturato annuo, relativo all'esercizio nei settori della mobilità collettiva, di valore non inferiore al cinquanta per cento dell'importo che costituisce la base d'asta della rete o sotto-rete messa a gara. 2ter. I criteri e i parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2bis si intendono posseduti anche dalle imprese di trasporto pubblico controllate, se risultano posseduti dalle imprese che ne detengono il controllo. In tale caso l'ente affidante richiede, in sede di sottoscrizione del contratto di servizio conseguente all'aggiudicazione, apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Nel caso di riunioni di imprese i criteri e i parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2bis devono essere possedute nella misura non inferiore al cinquanta per cento dall'impresa mandataria ed in misura non inferiore al venti per cento dalle imprese mandanti. In ogni caso, i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli globalmente richiesti dall'ente affidante.". 29. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "3. Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l'accesso al mercato nel territorio regionale, la proprietà delle reti e degli impianti spetta agli enti locali, qualora siano essenziali per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale e siano stati finanziati con risorse pubbliche, con particolare riferimento al materiale rotabile, alle reti e relative infrastrutture e ai depositi ubicati nelle aree urbane.". 30. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7: "3.1. La proprietà delle reti e degli impianti può essere conferita ad una società di capitali o ad altro soggetto dotato di personalità giuridica a partecipazione pubblica maggioritaria. 3.2. Alla società di cui al comma 3.1 non possono essere affidati i servizi di trasporto pubblico locale nelle reti o sotto-reti nell'ambito delle quali sono ubicati i beni di sua proprietà, così come definiti nel comma 3. La società è tenuta, anteriormente all'indizione delle gare per l'affidamento dei servizi, a comunicare e a garantire all'ente affidante la disponibilità dei beni di cui al comma 3, definendone le condizioni economiche di accesso e di utilizzo, che devono essere altresì indicate dall'ente medesimo nel bando di gara. Qualora la medesima società abbia il controllo o la partecipazione in società di gestione del trasporto pubblico locale, la stessa deve garantire condizioni di accesso dei beni non discriminatorie rispetto alle condizioni assicurate alle società dalla stessa controllate o partecipate. 3.3. Per i beni non essenziali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5. In sede di prima applicazione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, al fine di garantire equità ed un trattamento non discriminatorio tra gli operatori per l'accesso al mercato, il gestore uscente è tenuto a mettere a disposizione delle imprese aggiudicatarie delle gare il materiale rotabile metrotranviario adeguato al servizio, qualora sia stato finanziato con risorse pubbliche, nonché a rendere accessibili alle stesse imprese i sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, con particolare riferimento al centro di emissione dei titoli di viaggio, al sistema di vendita dei documenti di viaggio, al sistema di trasmissione dei dati e di gestione degli stessi per il riparto degli introiti nei casi di integrazione tariffaria. 3.4. La Regione favorisce inoltre: a) l'abbandono delle posizioni di controllo degli enti locali nelle società di gestione dei servizi; b) l'espletamento nell'anno 2002 delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi; c) la razionalizzazione della spesa, mediante la previsione nei contratti di servizio di obiettivi specifici di miglioramento e dei relativi sistemi incentivanti ed il ricorso al sub-affidamento dei servizi. 3.5. Nel caso in cui le province o i comuni che stipulano i contratti di servizio scaturenti da gara possiedano quote partecipative all'interno delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, le commissioni aggiudicatrici delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi sono integrate da un componente nominato dalla Giunta regionale. 3.6. Al fine di perseguire il soddisfacimento ottimale delle esigenze della domanda di trasporto nelle singole realtà territoriali, di ottimizzare l'utilizzo dei fattori produttivi e di attuare il principio di concorrenzialità, gli enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico provvedono al dimensionamento delle reti oggetto di gara tenendo conto dei vincoli di efficienza economica, di funzionalità e dei parametri che definiscono le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio. 3.7. Qualora la dimensione delle reti provinciali o comunali oggetto di gara sia superiore a cinquanta milioni di vetture/km, gli enti locali affidanti devono provvedere alla suddivisione delle medesime reti in più sotto-reti oggetto delle gare, ciascuna delle quali, ad eccezione delle reti di metropolitana che possono costituire oggetto di un'unica sotto-rete, non può superare il trenta per cento dell'ammontare complessivo delle vetture/km dell'intera rete comunale o provinciale.". 31. Il comma 3bis dell'art. 20 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "3bis. Le concessioni di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in scadenza al 31 dicembre 2001, sono prorogate al 31 dicembre 2002. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato da un contratto di regolazione stipulato tra gli enti locali affidanti e gli attuali concessionari, avente decorrenza dal 1° gennaio 2002 e scadenza al 31 dicembre 2002. I servizi aggiuntivi rispetto ai sevizi minimi previsti nei programmi triennali dei servizi, non soggetti al contratto di regolazione, sono assegnati con gara ad evidenza pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2002.". 32. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma 5 bis: "5bis. Gli enti locali prevedono nei bandi e nei capitolati di gara il titolo e le modalità di trasferimento dei beni dal gestore uscente al nuovo aggiudicatario. Il valore dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente al nuovo aggiudicatario deve essere determinato sulla base dei principi di congruità ed equità, in relazione al valore economico dei beni stessi derivante dalla loro ubicazione, funzionalità e destinazione. Il nuovo gestore è tenuto altresì a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere nonché nelle obbligazioni relative ai contratti in corso per la somministrazione di beni e servizi. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore sono indicati nel bando e nel capitolato di gara. Nei bandi e nei capitolati d’appalto sono altresì inserite clausole atte a garantire, ove è possibile, il mantenimento dei contratti integrativi del personale trasferito dall’impresa cedente a quella subentrante nella gestione del servizio.". 33. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma 6bis: "6bis. Gli attuali concessionari provvedono a presentare all'ente affidante l'elenco del personale dipendente, suddiviso per qualifica e costo complessivo, in servizio alla data della pubblicazione dell'avviso indicativo di gara di cui all'articolo 14 del d.lgs. 158/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.". 34. Il comma 9 dell'articolo 20 della l.r. 22/1998 è abrogato. 35. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi 9bis, 9ter, 9quater e 9quinquies: "9bis. La Giunta regionale, sentite le province ed i comuni capoluogo, disciplina l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali, definendo i relativi vincoli, i criteri, i tempi e le modalità di assegnazione, di liquidazione e di rendicontazione. Le risorse finanziarie derivanti dai ribassi d'asta sono assegnate agli enti locali affidanti per una quota pari al settanta per cento da destinare agli investimenti ed agli interventi di miglioramento e potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di trasporto pubblico. Con la quota residua delle risorse derivanti dai ribassi d'asta, la Giunta regionale provvede ad effettuare il riequilibrio modale e territoriale dei servizi di trasporto, nonché l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. I ribassi d’asta derivanti dall’espletamento delle procedure concorsuali non possono essere assicurati attraverso offerte che riducano quantità, qualità e sicurezza nel servizio. 9ter. La rendicontazione in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate da parte della Regione alle province e ai comuni capoluogo ha cadenza triennale, in relazione ai programmi triennali dei servizi di rispettiva competenza. 9quater. E' istituito il fondo incentivante quale strumento atto ad incentivare il completamento della riforma del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento all'attuazione da parte degli enti locali delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, al progressivo abbandono delle posizioni di controllo degli enti nelle società di gestione, nonché al compimento da parte degli enti locali stessi di azioni volte allo sviluppo dei servizi ed all'adozione di soluzioni innovative in relazione all'attività programmatoria di rispettiva competenza. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, determina l’entità, i criteri, le modalità e i tempi di assegnazione delle risorse finanziarie. 9quinquies. La Regione istituisce un fondo di solidarietà per i lavoratori della aziende di trasporto pubblico locale, quale ammortizzatore sociale destinato ad ovviare ad eventuali problemi occupazionali e contrattuali, conseguenti alla messa in gara dei servizi; il fondo è quantificato nell’1% del contributo regionale per l’esercizio del trasporto pubblico locale ed è nello stesso ricompreso.”. 36. Al comma 2bis dell'articolo 22 della l.r. 22/1998 sono aggiunte, in fine, le parole: "Sulla base del programma triennale regionale dei servizi ferroviari e dei programmi triennali degli enti locali, la Regione promuove, altresì, la stipulazione di accordi con gli enti locali competenti per l'espletamento di procedure concorsuali relative a quote di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, integrati con i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, su acqua e su fune.". 37. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 22/1998 è abrogato. 38. Dopo il comma 3bis dell’articolo 23 della l.r. 22/1998 sono aggiunti i seguenti commi 3ter, 3quater, 3quinquies, 3sexies, 3septies: “3ter. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 41 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457) e dell’articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), all'assunzione di mutui della durata massima di quindici anni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie concesse. 3quater. Al fine di consentire l'utilizzo dei fondi destinati all’ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con apposito provvedimento, le modalità e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria attualmente in concessione a F.N.M.E. s.p.a.. 3quinquies. Le modalità e le procedure di cui al comma 3quater devono in particolare disciplinare : a) la verifica della coerenza degli interventi con gli strumenti della programmazione e pianificazione regionale (PRS, DPEFR e PRMT); b) l'introduzione di semplificazioni procedurali in base a differenti soglie economiche e tipologiche degli interventi da realizzare; c) l'individuazione delle modalità di valutazione in merito all'adeguatezza tecnico - economico - funzionale dei progetti degli interventi; d) l'approvazione in linea tecnica ed economica dei progetti ; e) la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti; f) il monitoraggio dell’attuazione degli interventi. 3sexies. L’approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. 3septies. Agli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse non si applicano i commi da 85 a 98 dell’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e successive modificazioni ed integrazioni.". 39. Dopo l'articolo 24 della l.r. 22/1998 è inserito il seguente articolo 24bis: "Art. 24bis (Navigazione pubblica di linea sui laghi) 1. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi seguenti. 2. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, con le modalità ritenute opportune dagli organi competenti, la tutela degli interessi statali. 3. La Giunta regionale, d'intesa con le Regioni Piemonte e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la regionalizzazione dei servizi di navigazione pubblica sui laghi Maggiore, di Como e Garda anche favorendo, con specifici accordi con le regioni interessate, la costituzione di consorzi formati dagli enti locali delle diverse regioni sui rispettivi bacini lacuali. 4. La Giunta regionale per la gestione dei servizi di navigazione pubblica e del patrimonio e demanio collegati sui laghi di Como e Iseo, promuove ai sensi del d.lgs. 267/2000 la costituzione di consorzi formati dagli enti locali rivieraschi. Con apposito provvedimento la Giunta regionale conferisce a tali consorzi la titolarità dei beni mobili ed il diritto d'uso per trenta anni di quelli demaniali strumentali all'esercizio della navigazione pubblica. Tali enti procedono direttamente o affidano a terzi la manutenzione del demanio e dei beni loro affidati. 5. I consorzi suddetti hanno compiti di programmazione del servizio relativamente al servizio di trasporto pubblico di linea con unità di navigazione, tenendo conto dei programmi triennali dei servizi delle province e dei comuni capoluogo, e individuano l'affidatario dei servizi a seguito di procedure concorsuali. 6. Con apposito accordo poliennale, tra i consorzi suddetti e la Giunta regionale, sono individuate le risorse da trasferire per le funzioni di programmazione e affidamento del servizio nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei mezzi. La Regione si fa carico a questo scopo delle spese generali minime d'istituzione e gestione del consorzio. 7. Qualora, entro ventiquattro mesi dall'affidamento delle funzioni di cui sopra, i consorzi non abbiano provveduto alla pubblicazione del bando relativo alla procedura concorsuale per l'aggiudicazione del servizio di trasporto, la Giunta regionale procederà, in sostituzione, all'espletamento delle procedure di gara. Le risorse trasferite in base all'accordo di cui al comma 6 sono proporzionalmente ridotte in relazione alle funzioni non svolte. 8. Per i bacini lacuali interregionali le convenzioni e l'eventuale intervento sostitutivo saranno realizzati previo accordo con le giunte regionali interessate. 9. I consorzi affidatari regolano l'uso delle strutture e dei mezzi dedicati all'esercizio della navigazione di linea e il loro eventuale uso per altri tipi di navigazione quando compatibile con quello principale. I consorzi inoltre definiscono le tariffe dei servizi di trasporto, tranne quelle del trasporto pubblico locale, l'ammontare dei canoni di concessione per l'uso del demanio e il valore delle locazioni per l'uso del patrimonio affidati. Tale demanio e patrimonio possono essere usati per fini diversi dal servizio di navigazione pubblica di linea purchè gli usi stessi non confliggano con l'uso principale. 10. Sino alla definizione dei canoni da parte dei suddetti consorzi, le concessioni per le strutture dedicate alla navigazione di linea sono rilasciate annualmente dagli uffici regionali. Per tali strutture sarà calcolato un canone annuale fisso di 1500 euro per ogni cantiere navale, di 250 euro per ogni pontile idroviario con aree a terra per uso navi traghetto, di 100 euro per ogni pontile idroviario semplice o altra struttura similare. 11. I consorzi, oltre alla gestione e alla manutenzione delle opere, dei beni e degli impianti strumentali alla navigazione pubblica di persone e merci, possono provvedere: a) alla gestione di altri servizi d'interesse generale strumentali alla navigazione interna (dragaggio, segnalamento, ecc.); b) allo svolgimento di attività accessorie su richiesta degli enti associati, che ne sopportano i costi, nonché alla gestione diretta dei porti lacuali pubblici. 12. I consorzi così costituiti possono altresì svolgere le altre funzioni delegate ai comuni e alle province in materia di navigazione e demanio oltre che ulteriori funzioni definite negli statuti dagli enti locali partecipanti. Gli enti suddetti, per l'esercizio di funzioni secondarie e per altre assimilabili, possono costituire specifiche società di capitali. 13. La Giunta regionale, ove esistano già consorzi che abbiano le caratteristiche suddette e rappresentino almeno il sessanta per cento delle linee di costa e il sessanta per cento degli enti locali presenti sul rispettivo lago maggiore, può stipulare apposito accordo e riconoscere le funzioni previste dal presente articolo a tali enti. 14. La presente normativa si applica anche alla gestione del servizio regionale di navigazione sul lago d'Iseo. Nel periodo transitorio tale servizio regionale di navigazione è gestito, tramite convenzione, dalla Gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, Garda e di Como. A seguito di richiesta del Consorzio per la gestione associata dei laghi di Iseo, Endine e Moro, la Giunta regionale, con appositi atti, conferisce le funzioni al medesimo consorzio. Per il solo lago d'Iseo, ove si riveli economicamente conveniente, è possibile l’affidamento ad un unico terzo sia del servizio di navigazione sia della gestione del patrimonio collegato. 15. A far tempo dalla data di efficacia dei provvedimenti di conferimento delle funzioni, di cui al comma 14, da parte della Giunta regionale al Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, la legge regionale 20 giugno 1975, n. 102 (Gestione pubblica dei servizi di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo) è abrogata. 40. Il comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: “5. Il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio di taxi è costituito dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile. Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dagli aeroporti aperti al traffico civile. I titolari di licenze rilasciate dai comuni integrati di cui al comma 18 dell'articolo 31 sono legittimati a svolgere il servizio di taxi nel sistema aeroportuale lombardo con l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale stesso sull'intero territorio lombardo, nonché sul territorio delle province ad esso confinanti. Nei suddetti comuni si applica l'integrazione del servizio di taxi con la reciprocità di carico. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati e di quelli che si integreranno ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 hanno l'obbligo della prestazione del servizio sull'intero territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo per le corse che non originano dal sistema aeroportuale. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, previa approvazione di un disciplinare-tipo, promuove la stipulazione, entro il 30 giugno 2002, di apposita convenzione tra gli enti locali interessati, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000. La convenzione tra l’altro regola: a) l’uniformazione dei regolamenti comunali; b) la costituzione di una commissione consultiva di bacino di cui all’articolo 4, comma 4, della l. 21/1992; c) le modalità di svolgimento dei servizi di taxi; d) la previsione di eventuali servizi sperimentali; e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l’intero arco delle ventiquattro ore; f) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la conseguente ripartizione a livello comunale e provinciale, ove si tenga altresì conto della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all’interno dei diversi ambiti comunali del bacino, anche mediante eventuali turnazioni orarie o giornaliere tra il servizio aeroportuale e quello comunale; g) le modalità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza; h) la definizione delle tariffe sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni contenute nel comma 6, previo parere della commissione consultiva regionale.”. 41. Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: “7. La Giunta regionale promuove, mediante gli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 10 (Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi), l’integrazione ed il coordinamento operativo del servizio radio-taxi, in modo da prevedere la copertura integrale del bacino di traffico del sistema aeroportuale, estensibile ad altre aree, con l’obiettivo di assicurare unicità di offerta nei confronti dell’utenza, sulla base dei principi di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia.”. 42. Il comma 7bis dell’articolo 25 della l.r. 22/1998 è abrogato. 43. Dopo l’articolo 25 della l.r. 22/7/1998 sono inseriti i seguenti articoli 25bis e 25ter: “Art. 25bis (Monitoraggio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti) 1. La Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati, individua i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e di verifica della funzionalità del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente nell’ambito del bacino aeroportuale, con l’obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi offerti all’utenza. Art. 25ter (Sanzioni) 1. La mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di servizio taxi e di noleggio con conducente negli aeroporti aperti al traffico civile sono sanzionate in conformità del comma 2 dell’articolo 1174 del codice della navigazione, qualora l’inosservanza riguardi un provvedimento dell’autorità in materia di circolazione nell’ambito del demanio aeronautico. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’inosservanza della vigente normativa in materia di servizio taxi di cui all’articolo 25, comma 5, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, nonché dalle norme regolamentari dei comuni integrati. 3. A tutela dell’utenza, le sanzioni amministrative per l’inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono proposte dalla commissione consultiva di bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi di cui all’articolo 25, comma 5. 4. I verbali della commissione di cui al comma 3 sono trasmessi per conoscenza alla commissione consultiva regionale, nonché alle amministrazioni comunali competenti per l’eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative.”. 44. Al comma 8bis dell’articolo 30 della l.r. 22/1998 sono aggiunte, in fine, le parole: "Per l'anno 2001 il termine è prorogato al 31 dicembre 2001. Per l'anno 2002 il termine è prorogato al 31 marzo 2002.". 45. Il comma 18 dell’articolo 31 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "18. I comuni del sedime aeroportuale di Malpensa e Orio al Serio, i quali, in attuazione di norme regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 422/1997, hanno consentito ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della l. 21/1992 l'esercizio del servizio taxi presso i rispettivi aeroporti, sono autorizzati in deroga alla normativa vigente a convertire tali autorizzazioni in licenze taxi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per le esigenze connesse al trasferimento di traffico aereo dall'aeroporto di Linate all'aeroporto di Malpensa, le licenze taxi della provincia di Varese sono incrementate di cinquanta unità. La provincia di Varese provvede all'assegnazione delle licenze taxi ai singoli comuni, assicurando che almeno il sessanta per cento delle stesse venga attribuita ai comuni ricompresi nell' "Ambito ristretto" individuato dal Piano territoriale d'area Malpensa adottato dalla provincia di Varese con d.c.p. n. 75 del 25 luglio 1997. Le licenze di cui al presente comma costituiscono anticipazione del fabbisogno provinciale di licenze taxi di cui all'articolo 7 della l.r. 20/1995. In sede di prima attuazione la disciplina di cui all'articolo 25 si applica al comune capoluogo di regione, ai comuni già integrati con il sistema taxi di Milano alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni di sedime aeroportuale. La medesima disciplina è applicata anche ai comuni della provincia di Varese assegnatari del contingente di cinquanta licenze indicate nel presente comma , nonché ai comuni di Laveno Mombello, Luino e Saronno già abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del d.p.g.r. 31 luglio 1998, n.66253 e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta dei comuni medesimi. Nelle more della stipulazione da parte dei comuni della convenzione di cui al comma 5 dell’articolo 25, l’estensione dell’integrazione del bacino aeroportuale è disposta dalla Giunta regionale, su richiesta dei comuni medesimi, nei confronti dei comuni che siano confinanti con almeno uno di quelli già integrati e nei quali si siano manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovracomunale.". 46. Il comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente: "1. L'erogazione delle risorse finanziarie per assicurare l'espletamento delle procedure relative alla stipulazione dei contratti di servizio è effettuata dalla Giunta regionale, in relazione allo stanziamento annuale di bilancio, in forma di rate mensili da liquidarsi entro il mese di riferimento.”. 47. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente: "d) erogazione dei finanziamenti per il funzionamento dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico di cui all'articolo 15.".
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ALLEGATO 2: TABELLA B
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ALLEGATO 3: TABELLA C |
CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI - CANONI PER LA SOLA STRUTTURA |
concessionario - C (*) |
coeff. |
fruibilità - F (**) |
coeff. |
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Fruitore ordinario |
1 |
uso privato o non indiscriminato |
1 |
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Operatore nautico professionale per le finalità della sua attività |
0,7 |
uso produttivo di reddito |
1 |
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Azienda pubblica, o privata a maggioranza pubblica, per le finalità istituzionali |
0,7 |
uso per attività senza fini di lucro |
0,8 |
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Ente o associazione senza fini di lucro, per finalità sociali |
0,5 |
uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile |
0,5 |
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Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali |
0,5 |
uso pubblico gratuito e aperto a tutti indiscriminatamente |
0,1 |
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uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione |
0,1 |
(*) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione |
(**) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità pubblica dell'area dopo il rilascio della concessione |
indice ISTAT - I |
coeff. |
Coefficiente comunale valori medi immobiliari- V |
coeff. |
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Variabile in base a indici ISTAT |
Variabile |
Variabile per comune |
variabile |
Coefficiente variabile gestione associata - G |
coeff. |
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Variabile da 0,7 a 1,3 |
variabile |
Formula per il calcolo del canone per le strutture su area demaniale lacuale A x C x F x V x I x G = canone annuale per struttura |
indice Lombardia