LEGGE REGIONALE N

 

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 12-01-2002
REGIONE LOMBARDIA

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 3
del 15 gennaio 2002
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

Allegato 1:
Allegato  

Allegato 2:
Allegato  

Allegato 3:
Allegato   Allegato   Allegato  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LOMBARDIA Numero 5 del 2002 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 32 del 2002 Articolo 3

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 10

(Modifiche alla l.r. 29 ottobre 1998, n. 22)
1.             La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 22/1998 
è sostituita dalla seguente:
"c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell'utenza, per quanto 
concerne la quantità, la qualità e l'efficacia dei servizi di 
trasporto pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, 
nonché il controllo delle politiche tariffarie attraverso 
l'istituzione dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico di cui 
all'art. 15.".
2.             La lettera j) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/1998 
è sostituita dalla seguente:
"j) l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 
(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 
dell'esercizio delle ferrovie ed altri servizi di trasporto) 
relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della 
regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità 
del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle 
fermate dei servizi di linea regionali di cui all'articolo 
2, comma 4, lettera d), interurbani e comunali dei comuni non 
capoluogo di provincia, anche effettuati con modalità 
particolari in aree a domanda debole di cui all'articolo 2, comma 5, 
lettera b), e dei servizi automobilistici finalizzati 
di collegamento al sistema aeroportuale e di gran turismo di cui 
all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c). 
Relativamente ai servizi regionali di cui all'articolo 2, comma 4, 
lettera d) ed ai servizi automobilistici finalizzati di 
collegamento aeroportuale e di gran turismo di cui all'articolo 2, 
comma 5, lettere a) e c), che interessano il territorio 
di più province, la Giunta regionale, al fine di assicurare 
economicità di gestione, definisce uno schema di 
accordo-tipo, favorendone la sottoscrizione da parte delle province 
interessate. I percorsi e le fermate delle reti 
oggetto di gara, ovvero relativi ai servizi di trasporto per i quali 
non sussistono obblighi di servizio ed assentiti 
mediante autorizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 8, 
coincidenti con i percorsi e le fermate attualmente 
esistenti, non necessitano di ulteriori accertamenti;".
3.             La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 22/1998 
è sostituita dalla seguente:
"b) l'autorizzazione delle manifestazioni nautiche su tutte le acque 
interne navigabili, in accordo con le autorità 
competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 
1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione 
interna), ad eccezione di quelle di interesse di un 
solo comune lacuale;".
4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 22/1998 è 
sostituita dalla seguente:
"b) l'accertamento, limitatamente ai comuni capoluogo, di cui 
all'art. 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980 relativo al 
riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del 
servizio del trasporto su strada, della idoneità del 
percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate 
dei servizi di linea relativi ai servizi di area 
urbana, anche effettuati con modalità particolari in aree a domanda 
debole di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b). I 
percorsi e le fermate delle reti oggetto di gara coincidenti con i 
percorsi e le fermate attualmente esistenti non 
necessitano di ulteriori accertamenti;".
5.             La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 22/1998 
è sostituita dalla seguente:
"a) delle concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e 
dei porti interni; a tali funzioni accedono anche 
l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la 
vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale 
delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni 
abusive, relitti e rifiuti;".
6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6, della l.r. 22/1998 è 
sostituita dalla seguente:
"d) delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e 
gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di 
interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, 
ai sensi dell'articolo 91 del regolamento per la 
navigazione interna approvato con d.p.r. 631/1949 limitatamente ai 
bacini lacuali.".
7.             Dopo l'articolo 6 della l.r. 22/1998 è aggiunto il seguente 
articolo 6bis:
"Art. 6bis (Gestioni associate di bacino lacuale)
1.             La Regione Lombardia, allo scopo di garantire un efficace ed 
efficiente esercizio delle funzioni conferite con la 
presente legge, adotta strumenti d'incentivazione per favorire la 
formazione di accordi per la gestione in forma 
associata delle competenze conferite.
2.             Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino 
lacuale, devono essere costituite con una delle 
modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali). Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare 
altresì le province del bacino lacuale. Nel caso di 
cui al periodo precedente le competenze degli enti aderenti alle 
gestioni associate sono esercitate dall'ente 
individuato nella convenzione o con le modalità da essa previste.
3.             Le gestioni associate, nel rispetto delle norme vigenti, 
adottano specifici regolamenti per gestire le funzioni 
affidate in modo efficace e trasparente.
4.             Le gestioni associate attuano il programma regionale di 
valorizzazione del demanio. La Regione provvede al 
trasferimento delle somme per le opere o manutenzioni programmate 
all'ente di riferimento della gestione 
associata.
5.             Per esigenze di economia amministrativa e migliore gestione 
dei conferimenti la Giunta regionale autorizza la 
direzione generale competente ad avvalersi delle gestioni associate 
e degli altri enti gestori delle idrovie per lo 
svolgimento di attività riservate alla Regione e in particolare per:
a) ottimizzare l'interscambio di informazioni tra i diversi livelli 
gestionali finalizzato ad ottenere un costante ritorno di 
informazioni dal territorio;
b) favorire la formazione di una struttura permanente dotata di 
strumenti e professionalità specifici per la gestione 
ottimale delle deleghe conferite;
c) garantire una applicazione omogenea e coerente delle norme e 
delle direttive che regolano la materia.
6.             Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni e 
dei compiti conferiti dalla Regione provvedono con le 
seguenti risorse:
a) percentuale dei canoni demaniali di loro diretta spettanza;
b) percentuale dei canoni demaniali di spettanza dei comuni aderenti;
c) eventuali trasferimenti regionali integrativi pattuiti con 
apposita convenzione triennale tra la Regione e ogni 
gestione associata. La convenzione è rinnovata previa verifica 
dell'efficacia delle attività svolte.".
8. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 22/1998 è sostituito dal 
seguente:
"2. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti può 
articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate 
anche in tempi diversi tra loro, ferma restando la loro 
configurazione in forma integrata, relative:
a) al trasporto ferroviario ;
b) alla viabilità autostradale e stradale di rilevanza regionale;
c) al trasporto aereo;
d) al trasporto lacuale e fluviale;
e) all'intermodalità e alla logistica.".
9.             Il comma 3bis dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 è 
sostituito dal seguente:
"3bis. Dal 1° gennaio 2002 l'ammontare del canone di concessione dei 
beni del demanio lacuale è determinato in 
base alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. Il canone 
di concessione è calcolato distintamente per il 
valore dell'area concessa (tab. B) e per il valore dell'opera o 
struttura, eventualmente già realizzata (tab. C). Per le 
sole concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico e corrisponde 
al valore del solo spazio occupato dall'unità di 
navigazione (tab. A). In caso di occupazione senza titolo è dovuto 
un indennizzo il cui ammontare è pari al canone 
maggiorato del trenta per cento. La Giunta regionale è autorizzata a 
stabilire particolari condizioni di concessione 
ad enti pubblici territoriali interessati alla valorizzazione del 
demanio per uso pubblico. La Giunta regionale 
stabilisce periodicamente l'aggiornamento del coefficiente comunale 
di cui alle tabelle sopra dette facendo 
riferimento ai valori medi immobiliari. Con apposito provvedimento 
della direzione regionale competente, il valore 
base del canone indicato in tabella è aggiornato nella misura 
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e di impiegati. Il canone della singola concessione, 
comprese quelle in essere, è aggiornato al nuovo 
valore con effetto dall'anno solare successivo. Nei casi non 
definiti nelle tabelle allegate alla presente legge, il 
canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più 
simile. Il canone risultante dall'applicazione delle 
tabelle suddette è sempre arrotondato all'euro intero inferiore. Non 
è soggetto ad alcuna riduzione il canone 
minimo annuo stabilito in centotrenta euro. Nei porti regionali, i 
comuni o le gestioni associate con apposito 
regolamento possono prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a 
giorni o ad ore, nonché l'utilizzazione 
dell'ormeggio, a seguito di dichiarazione di non uso dello stesso da 
parte del concessionario. Il medesimo 
regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale, 
disciplina i canoni e le modalità di assegnazione 
nonché tariffe particolari per eventuali servizi accessori. Per 
l'ormeggio temporaneo gli enti delegati possono 
approntare campi boa in cui applicare tariffe definite sulla base 
dei servizi effettivamente resi.".
10. Il comma 3ter dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 è sostituito 
dal seguente:
"3ter. Le gestioni associate di bacino lacuale o, in assenza, la 
Giunta regionale possono incrementare o diminuire i 
canoni demaniali nella misura massima del trenta per cento. Tale 
variazione può essere articolata per singoli 
comuni o per singole tipologie. Ove la variazione sia decisa dalla 
gestione associata, la maggiore entrata è 
interamente introitata dalla gestione associata medesima. Le 
maggiori risorse sono finalizzate ad interventi di 
manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del 
patrimonio demaniale.".
11. Al comma 3quinquies dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 sono 
aggiunte, in fine, le parole: "L'ammontare della 
garanzia che il concessionario deve prestare per il rilascio della 
concessione è pari a due annualità per le 
concessioni la cui durata è superiore ai quindici anni ed è pari ad 
una annualità nel caso la concessione sia 
inferiore ai quindici anni. Nel caso l'ammontare della garanzia sia 
inferiore a quattrocento euro, l'autorità demaniale 
può decidere l'esonero dalla prestazione.".
12. Al comma 3sexies dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 sono 
aggiunte, in fine, le parole: "Le norme previste nel 
presente comma si applicano anche alle zone portuali del Naviglio 
Grande e del Naviglio Pavese. Nell'apposita 
convenzione saranno regolati tutti i canoni concessori inerenti a 
tali zone portuali.".
13. Dopo il comma 5 dell’articolo 11quater della l.r. 22/1998 è 
aggiunto il seguente comma 5bis:
"5bis. Nei tratti urbani dei canali navigabili gli enti delegati 
possono rilasciare concessione di occupazione di spazio 
acqueo ai fini dell’esercizio di attività commerciali su unità di 
navigazione e galleggianti, ancorati saldamente alla 
riva o all’alveo, purché sia accertato il rispetto: 
a) delle disposizioni di cui al comma 1;
b) delle norme urbanistiche della zona di attracco e siano pagati i 
conseguenti oneri di urbanizzazione, se dovuti;
c) delle norme in materia di commercio riferite alla      tipologia 
simile a terra;
d) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta 
utilizzazione delle vie navigabili.”.
14. Dopo il comma 8 dell'articolo 11-quinquies della l.r. 22/1998 è 
inserito il seguente comma 8bis:
"8bis. Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero 
effettuano il pagamento, previsto per la violazione 
contestata, in misura ridotta allo stesso agente accertatore che 
consegna copia del verbale con dichiarazione di 
quietanza. Nel caso il trasgressore di cui sopra non provveda al 
pagamento immediato, l'unità di navigazione viene 
sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento 
effettuato.".
15. Il comma 9 dell'articolo 11quinquies della l.r. 22/1998 è 
sostituito dal seguente:
"9. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta 
di cui ai commi 8 e 8bis, il rapporto di cui 
all'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981 e successive 
modificazioni ed integrazioni è trasmesso al comune 
del luogo dove la violazione è stata consumata. Entro il termine di 
trenta giorni dalla data di contestazione o 
notificazione della violazione, gli interessati possono far 
pervenire al sopraddetto comune scritti difensivi e 
documenti, nonché richiesta di essere sentiti, ai sensi e con le 
modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 
n. 689/1981. L'organo competente ai sensi delle norme di 
organizzazione del comune stesso, qualora ritenga 
fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma 
dovuta per la violazione e ne ingiunge il 
pagamento con la procedura e gli effetti di cui all'articolo 18, 
comma 2, della legge n. 689/1981.".
16. Il comma 10 dell'articolo 11quinquies della l.r. 22/1998 è 
abrogato.
17. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 22/1998 è sostituito dal 
seguente:
"1. Per migliorare la mobilità e la vivibilità delle aree urbane, 
per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, per 
ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico ed acustico, i 
comuni con popolazione residente superiore a 
trentamila abitanti, nonché i comuni individuati dalla Regione, 
approvano i Piani urbani del traffico (PUT) di cui 
all'articolo 36, commi 1 e 2 del d.lgs. 285/1992.".
18. L'articolo 15 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Organo di garanzia del trasporto pubblico)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, 
definisce la struttura di un Organo di garanzia del 
trasporto pubblico, stabilendone altresì le attribuzioni funzionali 
e operative, la struttura organizzativa, le modalità di 
relazione con la Regione, con gli enti locali destinatari dei 
trasferimenti delle funzioni in materia di programmazione 
e di affidamento dei servizi del trasporto pubblico, nonché con i 
gestori dei servizi medesimi.
2. L'Organo di garanzia del trasporto pubblico svolge verifiche e 
adotta ogni iniziativa utile a garantire i principi di 
pluralità e libera concorrenza tra i soggetti gestori del trasporto 
pubblico locale con particolare riferimento alle 
modalità e procedure di affidamento dei servizi, al rispetto delle 
normative comunitarie e del contenuto dei contratti 
di servizio successivi all'aggiudicazione delle gare.
3. L'Organo di garanzia del trasporto pubblico svolge altresì 
funzioni di tutela dell'utenza in ordine a quanto previsto 
nei contratti di servizio sotto il profilo quantitativo, qualitativo 
e tariffario, proponendo ai soggetti titolari del servizio 
eventuali interventi sui gestori; verifica la corretta diffusione di 
informazioni sul servizio del trasporto pubblico; 
promuove l'adozione della Carta dei servizi di trasporto pubblico 
locale; esprime pareri e formula osservazioni sulla 
qualità dei servizi e sulla tutela dei consumatori su richiesta 
della Regione e degli enti locali titolari del servizio.".
19. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 22/1998 è 
sostituita dalla seguente:
"d) delle esigenze di riduzione della congestione e 
dell'inquinamento atmosferico ed acustico.".
20. All'articolo 17 della l.r. 22/1998, dopo il comma 1, è inserito 
il seguente comma 1bis:
"1bis. Gli enti locali affidanti definiscono specifici programmi di 
sostituzione dei mezzi convenzionali alimentati a 
gasolio con altrettanti mezzi non convenzionali, alimentati a 
gasolio ecologico, nonché alimentati con carburanti 
alternativi al gasolio, ovvero di autobus elettrici a nulle 
emissioni in atmosfera. I programmi devono prevedere una 
quota minima di rinnovo del parco mezzi pari al cinque per cento nel 
primo anno di vigenza del contratto di servizio, 
sino al raggiungimento di una quota di almeno il cinquanta per cento 
di mezzi ecologici sull'intero parco mezzi, 
entro la scadenza del contratto medesimo.".
21. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 
22/1998 è aggiunta la seguente lettera b bis):
"b bis) gli obiettivi di qualità ambientale che i servizi dovranno 
raggiungere.".
22.           Il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 
22/1998 è sostituito dal seguente:
"2. Le province, tenuto conto dell'individuato livello dei servizi 
minimi, di concerto con i comuni regolatori di servizi di 
linea urbani e con le comunità montane interessate, previa 
consultazione delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori di 
livello provinciale, adottano il programma 
dei servizi di competenza definendo in via prioritaria:".
23. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 22/1998 è 
sostituita dalla seguente:
"e) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti 
relativi alla sicurezza, alla qualità e al miglioramento del 
materiale rotabile, con particolare attenzione al superamento delle 
barriere architettoniche, alla fruibilità dei mezzi, 
delle stazioni e dei parcheggi per gli utenti disabili;".
24. Dopo il comma 5 dell’articolo 18della l.r. 22/1998, sono 
aggiunti i seguenti commi 5bis e 5ter:
"5bis. Nelle more dell’approvazione dei programmi triennali dei 
servizi ferroviari di cui al comma 5, la Regione 
istituisce servizi ferroviari volti:
a)             al completamento del cadenzamento sull’intera rete regionale;
b) all’estensione delle fasce orarie di servizio;
c) all’integrazione modale tra i servizi;
d) alla creazione di nuove relazioni che soddisfino rinnovate 
esigenze della cittadinanza del territorio lombardo e di 
quelli ad esso confinanti, in particolare per rispondere alla 
domanda di mobilità di breve e medio raggio.
5ter. I servizi aggiuntivi ferroviari richiesti dagli enti locali 
non devono contrastare con quelli già definiti dalla 
Regione.”.
25. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 22/1998 è sostituito dal 
seguente:
"3. Per i servizi ferroviari  e per i servizi di trasporto pubblico 
di linea automobilistici e su impianti fissi i contratti di 
servizio scaturenti da gara sono stipulati almeno un mese prima 
della loro entrata in vigore.”.
26.           Il comma 3bis dell’articolo 19 della l.r. 22/1998 è abrogato.
27. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 22/1998 è sostituito dal 
seguente:
"4. La Regione, d'intesa con le province e i comuni capoluogo e 
sentite le organizzazioni delle associazioni dei 
gestori dei servizi di trasporto pubblico, sviluppa un sistema di 
monitoraggio per la raccolta, elaborazione ed 
archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico 
locale, omogeneo sul territorio regionale. Tale sistema è 
finalizzato alla verifica del livello di efficacia, efficienza e 
qualità dei servizi erogati. Il sistema di monitoraggio è 
alimentato dai dati rilevati dagli enti affidanti, sulla base di 
specifiche clausole previste dai contratti di servizio. I dati 
di monitoraggio sono utilizzati dalla Regione e dagli enti locali a 
supporto dello sviluppo e della programmazione 
dei servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, 
nonché per la valutazione e il controllo delle attività 
svolte dai soggetti gestori. La Giunta regionale individua gli 
indicatori, le modalità tecnico-operative e i tempi della 
rilevazione e trasmissione dei dati. Per l'assegnazione delle 
risorse del fondo incentivante, previsto dall'articolo 20, 
comma 9quater, e per l'assegnazione delle risorse stanziate dalla 
Regione per il conferimento delle funzioni, la 
Giunta regionale tiene conto delle attività di monitoraggio poste in 
essere dagli enti locali. I contratti di servizio sono 
comunicati all’Organo di garanzia del trasporto pubblico.”.
28. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 2, sono 
inseriti i seguenti commi 2bis e 2ter:
"2bis. Gli enti locali affidanti prevedono nei bandi, nei capitolati 
di gara e nei sistemi di valutazione delle offerte 
specifici criteri e parametri volti ad attestare la capacità di 
concorrere delle imprese o di riunioni di imprese che, 
oltre alla idoneità giuridica e morale, facciano riferimento:
a) alla capacità tecnica e professionale, con particolare riguardo 
all'esperienza di avere esercito, negli ultimi tre 
anni, servizi nei settori della mobilità collettiva in misura non 
inferiore al cinquanta per cento del totale delle 
vetture/km che costituiscono la dimensione della rete o sotto-rete 
messa a gara, garantendo parametri di qualità e 
sicurezza del servizio e sul lavoro analoghi a quelli richiesti nei 
capitolati di gara;
b) alla capacità finanziaria ed economica, con particolare 
riferimento agli indici di liquidità e solidità aziendale e alla 
dichiarazione di avere realizzato negli ultimi tre anni un fatturato 
annuo, relativo all'esercizio nei settori della mobilità 
collettiva, di valore non inferiore al cinquanta per cento 
dell'importo che costituisce la base d'asta della rete o 
sotto-rete messa a gara.
2ter. I criteri e i parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 
2bis si intendono posseduti anche dalle imprese di 
trasporto pubblico controllate, se risultano posseduti dalle imprese 
che ne detengono il controllo. In tale caso l'ente 
affidante richiede, in sede di sottoscrizione del contratto di 
servizio conseguente all'aggiudicazione, apposita 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Nel caso di riunioni 
di imprese i criteri e i parametri di cui alle lettere 
a) e b) del comma 2bis devono essere possedute nella misura non 
inferiore al cinquanta per cento dall'impresa 
mandataria ed in misura non inferiore al venti per cento dalle 
imprese mandanti. In ogni caso, i requisiti così 
sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli 
globalmente richiesti dall'ente affidante.".
29. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 22/1998 è sostituito dal 
seguente:
"3. Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento 
non discriminatorio degli operatori per l'accesso al 
mercato nel territorio regionale, la proprietà delle reti e degli 
impianti spetta agli enti locali, qualora siano essenziali 
per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale e siano 
stati finanziati con risorse pubbliche, con 
particolare riferimento al materiale rotabile, alle reti e relative 
infrastrutture e ai depositi ubicati nelle aree urbane.".
30. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 3, sono 
inseriti i seguenti commi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7:
"3.1. La proprietà delle reti e degli impianti può essere conferita 
ad una società di capitali o ad altro soggetto dotato 
di personalità giuridica a partecipazione pubblica maggioritaria.
3.2. Alla società di cui al comma 3.1 non possono essere affidati i 
servizi di trasporto pubblico locale nelle reti o 
sotto-reti nell'ambito delle quali sono ubicati i beni di sua 
proprietà, così come definiti nel comma 3. La società è 
tenuta, anteriormente all'indizione delle gare per l'affidamento dei 
servizi, a comunicare e a garantire all'ente 
affidante la disponibilità dei beni di cui al comma 3, definendone 
le condizioni economiche di accesso e di utilizzo, 
che devono essere altresì indicate dall'ente medesimo nel bando di 
gara. Qualora la medesima società abbia il 
controllo o la partecipazione in società di gestione del trasporto 
pubblico locale, la stessa deve garantire condizioni 
di accesso dei beni non discriminatorie rispetto alle condizioni 
assicurate alle società dalla stessa controllate o 
partecipate.
3.3. Per i beni non essenziali trovano applicazione le disposizioni 
di cui al comma 5. In sede di prima applicazione 
delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, al fine 
di garantire equità ed un trattamento non 
discriminatorio tra gli operatori per l'accesso al mercato, il 
gestore uscente è tenuto a mettere a disposizione delle 
imprese aggiudicatarie delle gare il materiale rotabile 
metrotranviario adeguato al servizio, qualora sia stato 
finanziato con risorse pubbliche, nonché a rendere accessibili alle 
stesse imprese i sistemi di bigliettazione 
tecnologicamente innovativi, con particolare riferimento al centro 
di emissione dei titoli di viaggio, al sistema di 
vendita dei documenti di viaggio, al sistema di trasmissione dei 
dati e di gestione degli stessi per il riparto degli 
introiti nei casi di integrazione tariffaria.
3.4. La Regione favorisce inoltre:
a) l'abbandono delle posizioni di controllo degli enti locali nelle 
società di gestione dei servizi;
b) l'espletamento nell'anno 2002 delle procedure concorsuali per 
l'affidamento dei servizi;
c) la razionalizzazione della spesa, mediante la previsione nei 
contratti di servizio di obiettivi specifici di 
miglioramento e dei relativi sistemi incentivanti ed il ricorso al 
sub-affidamento dei servizi.
3.5. Nel caso in cui le province o i comuni che stipulano i 
contratti di servizio scaturenti da gara possiedano quote 
partecipative all'interno delle società di gestione dei servizi di 
trasporto pubblico locale, le commissioni 
aggiudicatrici delle procedure concorsuali per l'affidamento dei 
servizi sono integrate da un componente nominato 
dalla Giunta regionale.
3.6. Al fine di perseguire il soddisfacimento ottimale delle 
esigenze della domanda di trasporto nelle singole realtà 
territoriali, di ottimizzare l'utilizzo dei fattori produttivi e di 
attuare il principio di concorrenzialità, gli enti locali affidanti 
i 
servizi di trasporto pubblico provvedono al dimensionamento delle 
reti oggetto di gara tenendo conto dei vincoli di 
efficienza economica, di funzionalità e dei parametri che 
definiscono le caratteristiche quantitative e qualitative del 
servizio.
3.7. Qualora la dimensione delle reti provinciali o comunali oggetto 
di gara sia superiore a cinquanta milioni di 
vetture/km, gli enti locali affidanti devono provvedere alla 
suddivisione delle medesime reti in più sotto-reti oggetto 
delle gare, ciascuna delle quali, ad eccezione delle reti di 
metropolitana che possono costituire oggetto di un'unica 
sotto-rete, non può superare il trenta per cento dell'ammontare 
complessivo delle vetture/km dell'intera rete 
comunale o provinciale.".
31. Il comma 3bis dell'art. 20 della l.r. 22/1998 è sostituito dal 
seguente:
"3bis. Le concessioni di affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico locale, in scadenza al 31 dicembre 2001, sono 
prorogate al 31 dicembre 2002. L'esercizio dei servizi di trasporto 
pubblico locale è disciplinato da un contratto di 
regolazione stipulato tra gli enti locali affidanti e gli attuali 
concessionari, avente decorrenza dal 1° gennaio 2002 e 
scadenza al 31 dicembre 2002. I servizi aggiuntivi rispetto ai 
sevizi minimi previsti nei programmi triennali dei 
servizi, non soggetti al contratto di regolazione, sono assegnati 
con gara ad evidenza pubblica a decorrere dal 1° 
gennaio 2002.".
32. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 5, è inserito 
il seguente comma 5 bis:
"5bis. Gli enti locali prevedono nei bandi e nei capitolati di gara 
il titolo e le modalità di trasferimento dei beni dal 
gestore uscente al nuovo aggiudicatario. Il valore dei beni oggetto 
di trasferimento dal gestore uscente al nuovo 
aggiudicatario deve essere determinato sulla base dei principi di 
congruità ed equità, in relazione al valore 
economico dei beni stessi derivante dalla loro ubicazione, 
funzionalità e destinazione. Il nuovo gestore è tenuto 
altresì a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai 
contratti di finanziamento in essere nonché nelle 
obbligazioni relative ai contratti in corso per la somministrazione 
di beni e servizi. Gli oneri gravanti sul nuovo 
gestore sono indicati nel bando e nel capitolato di gara. Nei bandi 
e nei capitolati d’appalto sono altresì inserite 
clausole atte a garantire, ove è possibile, il mantenimento dei 
contratti integrativi del personale trasferito 
dall’impresa cedente a quella subentrante nella gestione del 
servizio.".
33. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 6, è inserito 
il seguente comma 6bis:
"6bis. Gli attuali concessionari provvedono a presentare all'ente 
affidante l'elenco del personale dipendente, 
suddiviso per qualifica e costo complessivo, in servizio alla data 
della pubblicazione dell'avviso indicativo di gara di 
cui all'articolo 14 del d.lgs. 158/1995 e successive modificazioni 
ed integrazioni.".
34. Il comma 9 dell'articolo 20 della l.r. 22/1998 è abrogato.
35. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 9, sono 
aggiunti i seguenti commi 9bis, 9ter, 9quater e 
9quinquies:
"9bis. La Giunta regionale, sentite le province ed i comuni 
capoluogo, disciplina l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti 
dall'espletamento delle procedure concorsuali, definendo i relativi 
vincoli, i criteri, i tempi e le modalità di 
assegnazione, di liquidazione e di rendicontazione. Le risorse 
finanziarie derivanti dai ribassi d'asta sono 
assegnate agli enti locali affidanti per una quota pari al settanta 
per cento da destinare agli investimenti ed agli 
interventi di miglioramento e potenziamento quantitativo e 
qualitativo dei servizi di trasporto pubblico. Con la quota 
residua delle risorse derivanti dai ribassi d'asta, la Giunta 
regionale provvede ad effettuare il riequilibrio modale e 
territoriale dei servizi di trasporto, nonché l'implementazione dei 
sistemi di monitoraggio e lo sviluppo dei sistemi di 
bigliettazione tecnologicamente innovativi. I ribassi d’asta 
derivanti dall’espletamento delle procedure concorsuali 
non possono essere assicurati attraverso offerte che riducano 
quantità, qualità e sicurezza nel servizio.
9ter. La rendicontazione in ordine all'utilizzo delle risorse 
finanziarie assegnate da parte della Regione alle province 
e ai comuni capoluogo ha cadenza triennale, in relazione ai 
programmi triennali dei servizi di rispettiva competenza.
9quater. E' istituito il fondo incentivante quale strumento atto ad 
incentivare il completamento della riforma del 
trasporto pubblico locale, con particolare riferimento 
all'attuazione da parte degli enti locali delle procedure 
concorsuali per l'affidamento dei servizi, al progressivo abbandono 
delle posizioni di controllo degli enti nelle 
società di gestione, nonché al compimento da parte degli enti locali 
stessi di azioni volte allo sviluppo dei servizi ed 
all'adozione di soluzioni innovative in relazione all'attività 
programmatoria di rispettiva competenza. La Giunta 
regionale, con specifico provvedimento, determina l’entità, i 
criteri, le modalità e i tempi di assegnazione delle 
risorse finanziarie.
9quinquies. La Regione istituisce un fondo di solidarietà per i 
lavoratori della aziende di trasporto pubblico locale, 
quale ammortizzatore sociale destinato ad ovviare ad eventuali 
problemi occupazionali e contrattuali, conseguenti 
alla messa in gara dei servizi; il fondo è quantificato nell’1% del 
contributo regionale per l’esercizio del trasporto 
pubblico locale ed è nello stesso ricompreso.”.
36. Al comma 2bis dell'articolo 22 della l.r. 22/1998 sono aggiunte, 
in fine, le parole: "Sulla base del programma 
triennale regionale dei servizi ferroviari e dei programmi triennali 
degli enti locali, la Regione promuove, altresì, la 
stipulazione di accordi con gli enti locali competenti per 
l'espletamento di procedure concorsuali relative a quote di 
servizi ferroviari di interesse regionale e locale, di cui agli 
articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, integrati con i servizi di 
trasporto pubblico locale su gomma, su acqua e su fune.".
37. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 22/1998 è abrogato.
38. Dopo il comma 3bis dell’articolo 23 della l.r. 22/1998 sono 
aggiunti i seguenti commi 3ter, 3quater, 3quinquies, 
3sexies, 3septies:
 
“3ter. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 41 
della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel 
settore dei trasporti. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, 
n. 457) e dell’articolo 54 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato. Legge 
finanziaria 2000), all'assunzione di mutui della durata massima di 
quindici anni per l'ammodernamento e il 
potenziamento delle ferrovie concesse.
3quater. Al fine di consentire l'utilizzo dei fondi destinati 
all’ammodernamento e potenziamento delle ferrovie 
concesse, la Giunta regionale, sentita la competente commissione 
consiliare, individua con apposito 
provvedimento, le modalità e le procedure per la gestione tecnica e 
finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria 
attualmente in concessione a F.N.M.E. s.p.a..
3quinquies. Le modalità e le procedure di cui al comma 3quater 
devono in particolare disciplinare :
a) la verifica della coerenza degli interventi con gli strumenti 
della programmazione e pianificazione regionale (PRS, 
DPEFR e PRMT);
b) l'introduzione di semplificazioni procedurali in base a 
differenti soglie economiche e tipologiche degli interventi 
da realizzare;
c) l'individuazione delle modalità di valutazione in merito 
all'adeguatezza tecnico - economico - funzionale dei 
progetti degli interventi;
d) l'approvazione in linea tecnica ed economica dei       progetti ;
e) la definizione delle modalità di erogazione dei        
finanziamenti;
f) il monitoraggio dell’attuazione degli interventi.
3sexies. L’approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di 
ammodernamento e potenziamento delle ferrovie 
concesse comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e 
indifferibilità dei lavori.
3septies. Agli interventi di ammodernamento e potenziamento delle 
ferrovie concesse non si applicano i commi da 
85 a 98 dell’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 
(Riordino del sistema delle autonomie in 
Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59") e successive 
modificazioni ed integrazioni.".
39. Dopo l'articolo 24 della l.r. 22/1998 è inserito il seguente 
articolo 24bis:
"Art. 24bis (Navigazione pubblica di linea sui laghi)
1.             La Regione provvede alla programmazione, regolazione e 
gestione dei servizi per il trasporto di persone e 
cose sui laghi con le modalità di cui ai commi seguenti.
2.             La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni 
dello Stato conseguenti a rapporti internazionali 
riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini 
internazionali, garantendo, con le modalità ritenute 
opportune dagli organi competenti, la tutela degli interessi statali.
3.             La Giunta regionale, d'intesa con le Regioni Piemonte e 
Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, 
promuove la regionalizzazione dei servizi di navigazione pubblica 
sui laghi Maggiore, di Como e Garda anche 
favorendo, con specifici accordi con le regioni interessate, la 
costituzione di consorzi formati dagli enti locali delle 
diverse regioni sui rispettivi bacini lacuali.
4.             La Giunta regionale per la gestione dei servizi di 
navigazione pubblica e del patrimonio e demanio collegati 
sui laghi di Como e Iseo, promuove ai sensi del d.lgs. 267/2000 la 
costituzione di consorzi formati dagli enti locali 
rivieraschi. Con apposito provvedimento la Giunta regionale 
conferisce a tali consorzi la titolarità dei beni mobili ed 
il diritto d'uso per trenta anni di quelli demaniali strumentali 
all'esercizio della navigazione pubblica. Tali enti 
procedono direttamente o affidano a terzi la manutenzione del 
demanio e dei beni loro affidati.
5.             I consorzi suddetti hanno compiti di programmazione del 
servizio relativamente al servizio di trasporto 
pubblico di linea con unità di navigazione, tenendo conto dei 
programmi triennali dei servizi delle province e dei 
comuni capoluogo, e individuano l'affidatario dei servizi a seguito 
di procedure concorsuali.
6.             Con apposito accordo poliennale, tra i consorzi suddetti e 
la Giunta regionale, sono individuate le risorse da 
trasferire per le funzioni di programmazione e affidamento del 
servizio nonché per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture e dei mezzi. La Regione si fa carico a 
questo scopo delle spese generali minime 
d'istituzione e gestione del consorzio.
7.             Qualora, entro ventiquattro mesi dall'affidamento delle 
funzioni di cui sopra, i consorzi non abbiano provveduto 
alla pubblicazione del bando relativo alla procedura concorsuale per 
l'aggiudicazione del servizio di trasporto, la 
Giunta regionale procederà, in sostituzione, all'espletamento delle 
procedure di gara. Le risorse trasferite in base 
all'accordo di cui al comma 6 sono proporzionalmente ridotte in 
relazione alle funzioni non svolte.
8.             Per i bacini lacuali interregionali le convenzioni e 
l'eventuale intervento sostitutivo saranno realizzati previo 
accordo con le giunte regionali interessate.
9.             I consorzi affidatari regolano l'uso delle strutture e dei 
mezzi dedicati all'esercizio della navigazione di linea e il 
loro eventuale uso per altri tipi di navigazione quando compatibile 
con quello principale. I consorzi inoltre 
definiscono le tariffe dei servizi di trasporto, tranne quelle del 
trasporto pubblico locale, l'ammontare dei canoni di 
concessione per l'uso del demanio e il valore delle locazioni per 
l'uso del patrimonio affidati. Tale demanio e 
patrimonio possono essere usati per fini diversi dal servizio di 
navigazione pubblica di linea purchè gli usi stessi 
non confliggano con l'uso principale.
10. Sino alla definizione dei canoni da parte dei suddetti consorzi, 
le concessioni per le strutture dedicate alla 
navigazione di linea sono rilasciate annualmente dagli uffici 
regionali. Per tali strutture sarà calcolato un canone 
annuale fisso di 1500 euro per ogni cantiere navale, di 250 euro per 
ogni pontile idroviario con aree a terra per uso 
navi traghetto, di 100 euro  per ogni pontile idroviario semplice o 
altra struttura similare.
11. I consorzi, oltre alla gestione e alla manutenzione delle opere, 
dei beni e degli impianti strumentali alla 
navigazione pubblica di persone e merci, possono provvedere:
a) alla gestione di altri servizi d'interesse generale strumentali 
alla navigazione interna (dragaggio, segnalamento, 
ecc.);
b) allo svolgimento di attività accessorie su richiesta degli enti 
associati, che ne sopportano i costi, nonché alla 
gestione diretta dei porti lacuali pubblici.
12. I consorzi così costituiti possono altresì svolgere le altre 
funzioni delegate ai comuni e alle province in materia di 
navigazione e demanio oltre che ulteriori funzioni definite negli 
statuti dagli enti locali partecipanti. Gli enti suddetti, 
per l'esercizio di funzioni secondarie e per altre assimilabili, 
possono costituire specifiche società di capitali.
13. La Giunta regionale, ove esistano già consorzi che abbiano le 
caratteristiche suddette e rappresentino almeno 
il sessanta per cento delle linee di costa e il sessanta per cento 
degli enti locali presenti sul rispettivo lago 
maggiore, può stipulare apposito accordo e riconoscere le funzioni 
previste dal presente articolo a tali enti.
14. La presente normativa si applica anche alla gestione del 
servizio regionale di navigazione sul lago d'Iseo. Nel 
periodo transitorio tale servizio regionale di navigazione è 
gestito, tramite convenzione, dalla Gestione governativa 
per la navigazione sui laghi Maggiore, Garda e di Como. A seguito di 
richiesta del Consorzio per la gestione 
associata dei laghi di Iseo, Endine e Moro, la Giunta regionale, con 
appositi atti, conferisce le funzioni al medesimo 
consorzio. Per il solo lago d'Iseo, ove si riveli economicamente 
conveniente, è possibile l’affidamento ad un unico 
terzo sia del servizio di navigazione sia della gestione del  
patrimonio collegato.
15. A far tempo dalla data di efficacia dei provvedimenti di 
conferimento delle funzioni, di cui al comma 14, da parte 
della Giunta regionale al Consorzio per la gestione associata dei 
laghi d'Iseo, Endine e Moro, la legge regionale 20 
giugno 1975, n. 102 (Gestione pubblica dei servizi di navigazione di 
linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo) è 
abrogata.
40. Il comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 22/1998 è sostituito dal 
seguente: 
“5. Il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio di 
taxi è costituito dall'insieme del territorio delle 
province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico 
civile. Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dagli 
aeroporti aperti al traffico civile. I titolari di licenze 
rilasciate dai comuni integrati di cui al comma 18 dell'articolo 31 
sono legittimati a svolgere il servizio di taxi nel sistema 
aeroportuale lombardo con l'obbligo della prestazione di 
servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale stesso 
sull'intero territorio lombardo, nonché sul 
territorio delle province ad esso confinanti. Nei suddetti comuni si 
applica l'integrazione del servizio di taxi con la 
reciprocità di carico. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni 
integrati e di quelli che si integreranno ai sensi del 
comma 18 dell'articolo 31 hanno l'obbligo della prestazione del 
servizio sull'intero territorio del bacino di traffico del 
sistema aeroportuale lombardo per le corse che non originano dal 
sistema aeroportuale. La Giunta regionale, al 
fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi 
costi di gestione, previa approvazione di un 
disciplinare-tipo, promuove la stipulazione, entro il 30 giugno 
2002, di apposita convenzione tra gli enti locali 
interessati, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000. La 
convenzione tra l’altro regola:
a) l’uniformazione dei regolamenti comunali;
b) la costituzione di una commissione consultiva di bacino di cui 
all’articolo 4, comma 4, della l. 21/1992;
c) le modalità di svolgimento dei servizi di taxi;
d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l’intero 
arco delle ventiquattro ore;
f) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la 
conseguente ripartizione a livello comunale e provinciale, 
ove si tenga altresì conto della necessità di assicurare la continua 
presenza del servizio all’interno dei diversi 
ambiti comunali del bacino, anche mediante eventuali turnazioni 
orarie o giornaliere tra il servizio aeroportuale e 
quello comunale;
g) le modalità dello svolgimento delle funzioni di        vigilanza;
h) la definizione delle tariffe sulla base dei criteri individuati 
dalla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni 
contenute nel comma 6, previo parere della commissione consultiva 
regionale.”.
41. Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 22/1998 è sostituito dal 
seguente:
“7. La Giunta regionale promuove, mediante gli interventi finanziari 
previsti dalla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 
31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione 
di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. 
Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34) e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché della 
legge regionale 21 febbraio 2000, n. 10 (Interventi a favore della 
sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio 
taxi), l’integrazione ed il coordinamento operativo del servizio 
radio-taxi, in modo da prevedere la copertura integrale 
del bacino di traffico del sistema aeroportuale, estensibile ad 
altre aree, con l’obiettivo di assicurare unicità di 
offerta nei confronti dell’utenza, sulla base dei principi di 
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia.”.
42.  Il comma 7bis dell’articolo 25 della l.r. 22/1998 è abrogato.
43. Dopo l’articolo 25 della l.r. 22/7/1998 sono inseriti i seguenti 
articoli 25bis e 25ter:
“Art. 25bis (Monitoraggio dei servizi di taxi e di autonoleggio con 
conducente di collegamento con gli aeroporti)
1.             La Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali 
interessati, individua i criteri e le modalità operative per lo 
svolgimento dell’attività di monitoraggio e di verifica della 
funzionalità del servizio di taxi e di autonoleggio con 
conducente nell’ambito del bacino aeroportuale, con l’obiettivo di 
garantire un elevato livello qualitativo dei servizi 
offerti all’utenza.
Art. 25ter (Sanzioni)
1.             La mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia 
di servizio taxi e di noleggio con conducente 
negli aeroporti aperti al traffico civile sono sanzionate in 
conformità del comma 2 dell’articolo 1174 del codice della 
navigazione, qualora l’inosservanza riguardi un provvedimento 
dell’autorità in materia di circolazione nell’ambito del 
demanio aeronautico.
2.             Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’inosservanza della 
vigente normativa in materia di servizio taxi di cui 
all’articolo 25, comma 5, comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla legge, nonché dalle 
norme regolamentari dei comuni integrati.
3.             A tutela dell’utenza, le sanzioni amministrative per 
l’inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
proposte dalla commissione consultiva di bacino di traffico del 
sistema aeroportuale del servizio taxi di cui 
all’articolo 25, comma 5.
4.             I verbali della commissione di cui al comma 3 sono trasmessi 
per conoscenza alla commissione consultiva 
regionale, nonché alle amministrazioni comunali competenti per 
l’eventuale irrogazione delle sanzioni 
amministrative.”.
44. Al comma 8bis dell’articolo 30 della l.r. 22/1998 sono aggiunte, 
in fine, le parole: "Per l'anno 2001 il termine è 
prorogato al 31 dicembre 2001. Per l'anno 2002 il termine è 
prorogato al 31 marzo 2002.".
45.  Il comma 18 dell’articolo 31 della l.r. 22/1998 è sostituito 
dal seguente:
"18. I comuni del sedime aeroportuale di Malpensa e Orio al Serio, i 
quali, in attuazione di norme regolamentari 
adottate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 422/1997, hanno 
consentito ai titolari di autorizzazione di noleggio con 
conducente ai sensi della l. 21/1992 l'esercizio del servizio taxi 
presso i rispettivi aeroporti, sono autorizzati in 
deroga alla normativa vigente a convertire tali autorizzazioni in 
licenze taxi entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge. Per le esigenze connesse al trasferimento di 
traffico aereo dall'aeroporto di Linate all'aeroporto di 
Malpensa, le licenze taxi della provincia di Varese sono 
incrementate di cinquanta unità. La provincia di Varese 
provvede all'assegnazione delle licenze taxi ai singoli comuni, 
assicurando che almeno il sessanta per cento delle 
stesse venga attribuita ai comuni ricompresi nell' "Ambito 
ristretto" individuato dal Piano territoriale d'area Malpensa 
adottato dalla provincia di Varese con d.c.p. n. 75 del 25 luglio 
1997. Le licenze di cui al presente comma 
costituiscono anticipazione del fabbisogno provinciale di licenze 
taxi di cui all'articolo 7 della l.r. 20/1995. In sede di 
prima attuazione la disciplina di cui all'articolo 25 si applica al 
comune capoluogo di regione, ai comuni già integrati 
con il sistema taxi di Milano alla data dell'entrata in vigore della 
presente legge, ai comuni capoluogo di provincia e 
ai comuni di sedime aeroportuale. La medesima disciplina è applicata 
anche ai comuni della provincia di Varese 
assegnatari del contingente di cinquanta licenze indicate nel 
presente comma , nonché ai comuni di Laveno 
Mombello, Luino e Saronno già abilitati al servizio aeroportuale ai 
sensi del d.p.g.r. 31 luglio 1998, n.66253 e 
successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta dei 
comuni medesimi. Nelle more della stipulazione da 
parte dei comuni della convenzione di cui al comma 5 dell’articolo 
25, l’estensione dell’integrazione del bacino 
aeroportuale è disposta dalla Giunta regionale, su richiesta dei 
comuni medesimi, nei confronti dei comuni che 
siano confinanti con almeno uno di quelli già integrati e nei quali 
si siano manifestate esigenze di mobilità in 
relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza 
sovracomunale.".
46. Il comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 22/1998 è sostituito dal 
seguente:
"1. L'erogazione delle risorse finanziarie per assicurare 
l'espletamento delle procedure relative alla stipulazione dei 
contratti di servizio è effettuata dalla Giunta regionale, in 
relazione allo stanziamento annuale di bilancio, in forma di 
rate mensili da liquidarsi entro il mese di riferimento.”.
47. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 22/1998 è 
sostituita dalla seguente:
"d) erogazione dei finanziamenti per il funzionamento dell'Organo di 
garanzia del trasporto pubblico di cui all'articolo 
15.".

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 102 del 1975

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 9

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 11

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 11

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 11

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 13

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 15

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 17

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 18

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 19

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 20

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 22

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 23

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 25

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 30

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 31

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 32

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 33

AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 6

AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 24

AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 25

AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 25

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Codice di Navigazione

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 20 del 1995 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 2000 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 631 del 1949 Articolo 91

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 753 del 1980 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 753 del 1980 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 689 del 1981 Articolo 17

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 689 del 1981 Articolo 18

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 21 del 1992

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 21 del 1992 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 285 del 1992 Articolo 36

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 158 del 1995 Articolo 14

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 472 del 1999 Articolo 41

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 488 del 1999 Articolo 54

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 267 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 267 del 2000 Articolo 30

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ALLEGATO 2:

TABELLA B

 

CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI - CANONI PER AREE IN ACQUA E A TERRA

 

Canone annuale per tipo di area al mq - A

Unità di misura

in euro dal 1 gennaio 2002

Concessionario - C (*)

Coeff.

fruibilità - F (**)

coeff.

Zona portuale e fuori zona portuale

 

 

fruitore ordinario

1

uso privato o non indiscriminato

1

Area a terra o in acqua

mq

6

operatore nautico professionale per le finalità della sua attività

0,7

uso produttivo di reddito

1

Area privata a terra invasa dall'acqua

mq

3

azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali

0,7

attività senza fini di lucro

0,8

Impianto a rete con diametro fino a 25 cm

ml

6

ente o associazione senza fini di lucro per le finalità sociali

0,5

uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile

0,5

Impianto a rete con diametro maggiore di 25 cm

ml

9

ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali

0,5

uso pubblico gratuito e generalizzato

0,1

Palo o struttura similare

cad

10

uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione

0,1

 

 

*) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione

( **) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità pubblica dell'area dopo il rilascio della concessione

 

Canoni minimi annuali in deroga alla dimensione

in euro dal 1 gennaio 2002

Utilizzo - U

Coeff.

coefficiente comunale valori medi immobiliari- V

coeff.

Zona portuale e fuori zona portuale

 

superficie nuda

1

variabile per comune

variabile

Area a terra o in acqua

240

solo sottosuolo o attraversamento aereo

0,5

Area privata a terra invasa dall'acqua

130

Impianto a rete

250

Indice ISTAT - I

Coeff.

coefficiente variabile gestione associata - G

coeff.

Palo o struttura similare

130

variabile in base a indici ISTAT

Variabile

 

variabile da 0,7 a 1,3

variabile

 

Formula per il calcolo del canone per le aree demaniali lacuali

A x C x F x U x V x I x G = canone annuale per area

 

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ALLEGATO 3:

TABELLA C



 

CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI - CANONI PER LA SOLA STRUTTURA

 

concessionario - C (*)

coeff.

fruibilità - F (**)

coeff.

Fruitore ordinario

1

uso privato o non indiscriminato

1

Operatore nautico professionale per le finalità della sua attività

0,7

uso produttivo di reddito

1

Azienda pubblica, o privata a maggioranza pubblica, per le finalità istituzionali

0,7

uso per attività senza fini di lucro

0,8

Ente o associazione senza fini di lucro, per finalità sociali

0,5

uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile

0,5

Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali

0,5

uso pubblico gratuito e aperto a tutti indiscriminatamente

0,1

uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione

0,1

 

(*) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione

(**) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità pubblica dell'area dopo il rilascio della concessione

 

indice ISTAT - I

coeff.

Coefficiente comunale valori medi immobiliari- V

coeff.

Variabile in base a indici ISTAT

Variabile

Variabile per comune

variabile

 

Coefficiente variabile gestione associata - G

coeff.

Variabile da 0,7 a 1,3

variabile

 

Formula per il calcolo del canone per le strutture su area demaniale lacuale

A x C x F x V x I x G = canone annuale per struttura

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